sabato 14 settembre 2019

Via Benedetto Marcello: Lavori di Manutenzione ?

Viste finalmente le apparizioni dei cartelli per i lavori di Benedetto Marcello....
Vi spieghiamo la differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dicesi 
MANUTENZIONE ORDINARIA:
per manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori di riparazione e/o mantenimento in efficienza di un luogo o di qualsiasi altro elemento, senza creare nuove strutture.



MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
Un indizio che aiuta sempre nella categorizzazione è l'innovazione: la manutenzione straordinaria deve infatti contenere almeno un elemento di novità rispetto all'opera preesistente.

Esempio concreto: sostituire i cordoli, creare degli scivoli per esempio, si entra nel campo della manutenzione straordinaria.
Si tratta di una differenziazione di fondamentale importanza in quanto è da questa suddivisione che dipendono la necessità di chiedere permessi per intervenire o la possibilità di poter accedere ad un'area senza problemi.

Detto questo, la ns area è sottoposta a vincolo e senza permessi non la si può toccare se non per semplici piccolissimi lavoretti.
A voi sembrano lavori ordinari? A noi NO!
Sono lavori straordinari? SI!
Hanno le autorizzazioni? 🤔
La documentazione dice di NO!
QUINDI LI VOGLIAMO FERMARE QUESTI LAVORI O NO????

Milanopost - Salviamo Benedetto Marcello

Citiamo e Ringraziamo il Milano Post per l'articolo.
Qui l'originale:
https://www.milanopost.info/2019/07/16/salviamo-benedetto-marcello-un-comitato-e-una-petizione-per-far-valere-i-diritti-dei-residenti/
Un piano non gradito ai residenti che quest’estate vedrà risistemato il parterre che ospita il parcheggio e il mercato.
Nasce per difendere i diritti già riconosciuti il Comitato Salviamo Benedetto Marcello che chiarisce storia e motivazioni “Come già abbondantemente e ripetutamente segnalato in numerose occasioni, l’area di Via Benedetto Marcello è sottoposta a Vincolo Ambientale secondo la L.1497/39 e apposto con Decreto Ministeriale del 22/06/65 che recita: “…costituite ognuna da bellissimi viali, lungo i quali negli ultimi anni si sono affiancati edifici di grande valore architettonico, veri capolavori di architettura Liberty ed Eclettica, ed estesi tappeti erbosi con giardini…”; e considerato che tale vincolo comporta, in particolare, l’obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell’immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l’aspetto esteriore della località stessa;
Proprio a questo proposito la Soprintendenza aveva a suo tempo autorizzato la costruzione dei box sotterranei e l’Amministrazione Comunale nel marzo 2011, come corrispettivo diritto di superficie, ha incassato dalla Silos Buenos Aires, la somma di € 890.654,45 da utilizzare, come previsto anche dalla Delibera di Giunta n. 32692/2009 del 23 gennaio 2009, per la riqualificazione del parterre di via Benedetto Marcello, compreso tra via Scarlatti e via Vitruvio
Inoltre più volte è stato ribadito da rapporti del Corpo Forestale dello Stato e della Corte dei Conti che indicano la presenza del mercato come incompatibile con il vincolo in essere”
Naturalmente il forte invito è legittimo “Si invita pertanto l’Amministrazione Comunale a voler rispettare quanto stabilito nel vincolo sopra citato e ad operare una vera riqualificazione di via Benedetto Marcello

Corriere Della Sera - Benedetto Marcello 25 agosto

Anche il Corriere della Sera ci ha dedicato un piccolo trafiletto. 
Piccolo ma.. Con una grande inesattezza. 
La petizione di Salviamo Benedetto Marcello volge a far rispettare un vincolo, non ad eliminare completamente il mercato, perché sappiamo bene che senza soluzioni imminenti questo non è realizzabile.
Notevole il fatto che abbiano scritto un trafiletto... senza leggere la petizione che gli è stata inviata.

Grazie a @Piera Mammini x la segnalazione😊
Salviamo Benedetto Marcello - Petizione

Corpo Forestale Dello Stato - Vertenza Via Benedetto Marcello





PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BENEDETTO MARCELLO - Consiglio di Zona3 - Maggio 2012

PROPOSTA DI DELIBERA SU RIQUALIFICAZIONE DI VIA BENEDETTO MARCELLO

Il Consiglio di Zona 3, preso atto:
 Della entroestesa relazione allegata e parte integrante del presente atto. Considerati:  gli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale sin dall'anno 2000;  il vincolo ambientale a cui è soggetta la via Benedetto Marcello (D. M. 22/05/1965);  le prescrizioni della Sovrintendenza nel momento in cui si è espressa favorevolmente sulla realizzazione dei box sotterranei;  l'avvenuta ultimazione dei lavori per la realizzazione dei box, terminati nell'anno 2005;  la vigente normativa nazionale e regionale in materia di beni paesaggisticoambientali; Considerata inoltre 
la specifica Delibera di Giunta in cui l’Amministrazione ha stabilito che il corrispettivo degli oneri di concessione fosse utilizzato per la riqualificazione di via Benedetto Marcello.
Tutto ciò premesso  nel rispetto della vigente normativa;  nel rispetto degli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale;   nel rispetto del vincolo ambientale esistente;   al fine di evitare che il degrado dell'area di via Benedetto Marcello si incrementi ulteriormente e comprometta anche la parte recentemente realizzata sopra i box sotterranei
IL CONSIGLIO DI ZONA 3 CHIEDE
AL SIGNOR SINDACO Giuliano Pisapia ALL'ASSESSORE ALL’ AMBIENTE, ARREDO URBANO E VERDE Pierfrancesco Maran ALL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI Lucia Castellano

 di provvedere alla riqualificazione dell’area a verde sottoposta a vincolo ambientale di via Benedetto Marcello nel tratto fra via Vitruvio e via Scarlatti, attuando le prescrizioni previste dalla Legge e che ne hanno motivato la tutela paesaggistica.  di coinvolgere il Consiglio di Zona nella predisposizione del relativo progetto
RELAZIONE SULLA RICHIESTA DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BENEDETTO MARCELLO

Con riferimento alle principali leggi dello Stato, normative della Regione Lombardia, sentenze del Consiglio di Stato, prescrizioni della Corte dei Conti, della Soprintendenza e della Forestale, delibere del Comune e del Consiglio Zona, non rispettate e non attuate e pertanto causa della attuale situazione di degrado della via in questione.

1) Via Benedetto Marcello è sottoposta a Vincolo Ambientale L.1497/39 apposto con Decreto Ministeriale. del 22/06/65 che recita: “…costituite ognuna da bellissimi viali, lungo i quali negli ultimi anni si sono affiancati edifici di grande valore architettonico, veri capolavori di architettura Liberty ed Eclettica, ed estesi tappeti erbosi con giardini…” (All. 1)

2) La Regione Lombardia classifica via Benedetto Marcello con il codice “215 - Bellezze d’insieme” - vincolo 1497/39, comma 3° e 4°, identificato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio- (sito Regione Lombardia);

3) L’art. 1 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 42/2004 recita: “Lo stato, le regioni, le città metropolitane, le province ed i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.” – “Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.” – “I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.”

4) L’art. 20 comma 1 del D.Lgs 42/2004 recita: “I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.”

5) L’art. 146 comma 1 del D.Lgs 42/2004 recita: “I proprietari, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree elencate all’art. 157 <…omissis…>. non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.

6) La Sovrintendenza si è espressa favorevolmente  alla realizzazione dei box sotterranei in B. Marcello perché ritenuta occasione unica per la valorizzazione del vincolo ambientale con l'attuazione delle prescrizioni che ne hanno motivato la tutela.

7) La D. S. Parcheggi, a seguito della realizzazione dei box, ha provveduto a incassare circa € 890.000,00= per il diritto di superficie e detto importo, con specifica delibera di Giunta, era stato destinato a riqualificare la restante parte di  via Benedetto Marcello a cura del competente settore Comunale.

8) Più volte il Corpo Forestale dello Stato ha trasmesso rapporti “per motivi di giustizia”in cui richiedeva al Comune di Milano di provvedere al ripristino ed alla tutela dell’area sottoposta a vincolo (D.M. 22/06/65);

9) Più volte è stata ribadita la non compatibilità dell’area con la realizzazione del mercato ambulante come evidenziato dai seguenti documenti: 

 Nota del Corpo Forestale dello Stato prot. n°. 510 del 15.10.1998 che recita: “nel tratto compreso fra via Vitruvio e via Scarlatti l’area, pur con la presenza di piante, è completamente pavimentata ed adibita a sede di mercato ambulante. Sia l’uso che la completa impermeabilizzazione sono in totale contrasto con la conservazione del patrimonio arboreo; l’asfissia del suolo, la costipazione, la nulla permeabilità, i danni causati da urti, gli scortecciamenti, la mancanza di irrigazione di soccorso costituiscono grave pregiudizio per le piante. Quanto appena detto è dimostrato dal progressivo deperimento e morte dei soggetti radicati nell’area: i platani presenti sono in gravi condizioni; i giovani tigli, piantati qualche anno v
fa, sono ormai decimati ed i pochi rimasti vitali non hanno oggettiva possibilità di potersi affermare e sviluppare”; (all 2)

 Nota del Settore Parchi e Giardini del 18.11.1998 che recita: “… lo scrivente settore non è mai stato favorevole alla presenza del mercato per gli ovvi inconvenienti che tale situazione determina sul patrimonio arboreo …….. in passato si è anche operato sull’area senza la dovuta ed indispensabile collaborazione fra settori come evidenziato nella risposta al rapporto del Corpo Forestale dello Stato inviata dal Settore Parchi e Giardini in data 18.11.1998 che testualmente recita: “… lo scrivente settore già nel marzo 1995 aveva provveduto a segnalare tale situazione ai competenti settori per le iniziative di pertinenza ….… purtroppo la collaborazione avuta in proposito è stata decisamente inesistente ”; (all. 3)

 La nota della Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia prot. n. 18099 del 19.02.1999 invita il Corpo Forestale dello Stato a stilare un ulteriore rapporto per danneggiamento del patrimonio arboreo in area soggetta a vincolo paesaggistico avvenuto in via Benedetto Marcello ed a comunicare le risultanze dell’indagine, evidenziando i motivi per cui la condotta tenuta dai responsabili comunali sia da ritenersi censurabile, e l'importo stimato occorrente per il ripristino dei luoghi e per la riparazione del patrimonio boschivo. (all. 4)

 Il rapporto, susseguente e dettagliato del Corpo Forestale dello Stato prot. n° 78/RSPF del 30.04.1999 evidenzia una situazione di rilevante degrado, purtroppo in continua progressione visto l’utilizzo improprio che ancora oggi si esercita sull’area in questione. Viene segnalata in particolare la scomparsa dei tappeti erbosi con giardini ed il taglio con la mancata ripiantumazione di decine di alberi che costituivano i sette filari nel tratto Vitruvio/Scarlatti. Si evidenzia la non autorizzazione all'asfaltatura di verde vincolato. Si ribadisce poi come il Settore Parchi e Giardini riconosca che la presenza del mercato determini ovvi inconvenienti al patrimonio arboreo, a conferma di ciò numerosi sono i rapporti redatti dalla polizia locale. Infine, fra gli interventi necessari a ridare al verde di via Benedetto Marcello qualità e dignità, sono stati indicati la ricostituzione dei filari originari e la ricostituzione dei tappeti erbosi, interventi che devono essere di competenza dell’Amministrazione Comunale che deve operare con attenzione e riguardo e nel rispetto della vigente legislazione; (all. 5)

10) Il progetto definitivo del parcheggio interrato approvato dalle Competenti Autorità per quanto riguarda il tratto di via Benedetto Marcello fra le vie Scarlatti e Petrella, al punto C 1 "finalità dell'intervento e valorizzazione del vincolo ambientale" recita: "… il progetto del parcheggio costituisce l'occasione, forse unica ed irrepetibile in zona, per raggiungere un importantissimo risultato: quello di attuare le prescrizioni che hanno motivato la tutela ambientale …"  (all.6)

11) Con sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, 04 febbraio 2002, n. 657 viene ribadito che “Il vincolo paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono meno per il solo fatto che il vincolo è stato già in passato violato e la zona deturpata, imponendosi al contrario, un maggiore rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni all’ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua. La circostanza che una zona sia prevalentemente urbanizzata, o addirittura già paesisticamente degradata, non fa venir meno la esigenza di evitare che una zona soggetta per legge a vincolo sia preservata da ulteriori interventi deturpanti.” 

12) Il Decreto  Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 all' art. 135 - Pianificazione paesaggistica (articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) riporta quanto segue:  - “ Lo Stato e le region i assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le
regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra M inistero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143 . “


13) Recependo la normativa nazionale di cui sopra, il "Piano territoriale regionale della Lombardia negli "INDIRIZZI DI TUTELA - parte IV - Degrado e compromissione paesistica: indirizzi di riqualificazione e di contenimento"  prevede di agire il più possibile sulle cause che determinano il degrado puntando sulla volontà di valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio e inoltre di porre in atto azioni di riqualificazione paesistica come risorsa fondamentale e prioritaria.

 "Per intervenire sul contenimento dei processi di progressivo degrado e compromissione paesistica è necessario agire il più possibile sulle cause che li determinano, evitando che necessità trasformative funzionali e di settore portino inconsapevolmente verso una graduale alterazione dei valori paesaggistici preesistenti correlata ad un progressivo azzeramento delle differenti caratterizzazioni paesaggistiche del territorio, oggi riconosciute come una ricchezza (anche in termini economici) da salvaguardare. In questa prospettiva è necessario puntare sulla costruzione di una volontà collettiva di valorizzazione dei caratteri identitari del paesaggio; solo tale volontà coniugata con adeguate risorse umane, finanziarie e progettuali potrà garantire l'inversione delle tendenze al degrado paesistico-ambientale rilevate."

 nello stesso documento, al punto 4.3 - Aree urbane sottoutilizzate, si prevede la "definizione di progetti condivisi con gli attori locali finalizzati alla riqualificazione" degli ambiti urbani le cui destinazioni funzionali risultano improprie rispetto alla struttura morfologica - architettonica, "alla valorizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico del contesto e alla delocalizzazione di attività incongrue".

14) Il Piano Territoriale Regionale della Lombardia - piano paesaggistico - normativa l'art. 28 intitolato "riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi e contenimento dei processi di degrado" recita quanto segue:
 
 Al comma 1: "ai fini paesistici, le aree e gli ambiti ove si registra la perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici testimoniali, ovvero la banalizzazione, l'impoverimento e la perdita dei caratteri paesistici identitari, vengono assunti quali aree e ambiti compromessi o  degradati ovvero a rischio di degrado secondo le definizioni successivamente indicate. La condizione di degrado o compromissione è comunque connessa non solo alla perdita dei caratteri e valori preesistenti ma anche al riconoscimento del mancato raggiungimento di una nuova condizione qualitativamente significativa sul piano dell'abitabilità dei luoghi e al correlato arricchimento e/o valorizzazione del loro patrimonio naturalistico, artisticoculturale, estetico (durevole e dunque trasmissibile).

Si definiscono:  compromessi gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita della  connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da  abbandono, definitiva e irreversibile;  degradati gli ambiti e le aree laddove si è manifestata la perdita della  connotazione originaria, determinata sia da interventi di trasformazione sia da  abbandono, parzialmente o totalmente reversibile;  a rischio di degrado/compromissione gli ambiti e le aree laddove è possibile  prevedere a breve/medio termine il determinarsi di fenomeni di degrado e/o  compromissione paesistica.

Al comma 2: Si considerano di prioritaria attenzione per rischio di degrado e compromissione paesistica le situazioni dove si verificano contestualmente:

 a) presenza di contesti paesaggistici particolarmente sensibili in quanto  contraddistinti da presenza di significative rilevanze paesaggistiche e da elevati  gradi di integrità del paesaggio correlati a specifiche connotazioni e sistemi di  relazione vulnerabili rispetto ai cambiamenti, con primario riferimento agli ambiti ed  elementi indicati ai precedenti articoli del presente Titolo e alle aree di cui all'art. 136  del D.Lgs. 42/2004;  b)   condizioni di maggiore pressione connessa ai processi trasformativi in corso per  rischio calamità naturali, processi di urbanizzazione e infrastrutturazione,  trasformazioni delle produzioni agricole e zootecniche, abbandono e dismissione,  criticità ambientale, come definiti dalla parte quarta degli Indirizzi di Tutela del  presente piano.

 Al comma 3: Nelle aree e negli ambiti indicati al precedente comma 1 la disciplina paesistica persegue i seguenti obiettivi:  nelle aree e negli ambiti degradati o compromessi, favorire gli interventi di recupero  e riqualificazione ai fini di reintegrare o reinterpretare i calori paesistici preesistenti  ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici correlati con questi;  nelle aree e negli ambiti a rischio di degrado e/o compromissione paesistica  mettere in atto misure di prevenzione e di contenimento dei processi che lo  determinano;  concentrare prioritariamente gli interventi di compensazione in tali aree ed ambiti ai  fini del perseguimento delle finalità sopraindicate."



Rapporto per danneggiamento del patrimonio Arboreo ed abbandono di rifiuti in area soggetta a vincolo paesistico, avveniuti in comune di milano, Area BENEDETTO MARCELLO




lunedì 26 agosto 2019

Pubblichiamo per la parte a noi riguardante il vincolo posto dalla sovrintendenza a cui ci rifacciamo quando ne chiediamo il rispetto.

Nel caso lo desideriate a voi il link dove potete reperirlo, scaricarlo e leggerlo per intero; trovate anche le planimetrie di riferimento!

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20/verbali_ba_siba/d215_1.pdf?fbclid=IwAR18v5j7CmkOf8wnh3p76eYQSnVxErQ3eSipkMD_-0TWgtAspUI6q68hMFk

Sistema informativo Beni e Ambiti Paesaggistici (S.I.B.A.)
DECRETO MINISTERIALE 22 GIUGNO 1965.
DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA ZONA DI VIA BENEDETTO MARCELLO, DELL'AREA TRA PIAZZALE BACONE, VIA MORGAGNI E VIA LAVATER, DELL'ISOLATO TRA CORSO VERCELLI, VIA SCARPA, VIA RASORI E PIAZZALE BARACCA, IN MILANO. 

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI; VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA; ESAMINATI GLI ATTI; CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI MILANO PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI, NELL'ADUNANZA DEL 7 GIUGNO 1963, HA INCLUSO NELL'ELENCO DELLE COSE DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA PAESISTICA COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRACITATA LA VIA BENEDETTO MARCELLO, LA ZONA COMPRESA TRA PIAZZALE BACONE, VIA MORGAGNI E PIAZZA LAVATER E L'ISOLATO COMPRESO TRA CORSO VERCELLI, VIA SCARPA, VIA RASORI E PIAZZALE BARACCA NEL COMUNE DI MILANO;

CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDDETTA COMMISSIONE E' STATO PUBBLICATO NEI MODI PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLA PRECITATA LEGGE ALL'ALBO DEL COMUNE DI MILANO; VISTO CHE NESSUNA OPPOSIZIONE E' STATA PRESENTATA, A TERMINI DI LEGGE, AVVERSO LA PREDETTA PROPOSTA DI VINCOLO; CONSIDERATO CHE - INDIPENDENTEMENTE DAL RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA -
 IL VINCOLO COMPORTA, IN PARTICOLARE, L'OBBLIGO DA PARTE DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE, A QUALSIASI TITOLO, DELL'IMMOBILE RICADENTE NELLA LOCALITA' VINCOLATA, DI PRESENTARE ALLA COMPETENTE SOPRINTENDENZA, PER LA PREVENTIVA APPROVAZIONE, QUALUNQUE PROGETTO DI OPERE CHE POSSANO MODIFICARE L'ASPETTO ESTERIORE DELLA LOCALITA' STESSA; RICONOSCIUTO CHE LE ZONE PREDETTE HANNO NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE' LE PRIME DUE SONO COSTITUITE OGNUNA DA BELLISSIMI VIALI, LUNGO I QUALI NEGLI ULTIMI 60 ANNI SI SONO AFFIANCATI EDIFICI DI GRANDE VALORE ARCHITETTONICO, VERI CAPOLAVORI DI ARCHITETTURA LIBERTY ED ECLETTICA, ED ESTESI TAPPETI ERBOSI CON GIARDINI, E LA TERZA E' RICCA DI PREGIATE ESSENZE DI ALTO FUSTO E DI COSTRUZIONI DALLA CARATTERISTICA ARCHITETTURA MILANESE DELLA FINE DEL SECOLO SCORSO E DELL'INIZIO DELL'ATTUALE, RAPPRESENTANDO OGNUNA DELLE ZONE STESSE UN COMPLESSO DI COSE IMMOBILI AVENTE VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE;

DECRETA: LE ZONE SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO, COME SOPRA DESCRITTE, HANNO NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, E SONO QUINDI SOTTOPOSTE A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA.

LE PREDETTE AREE SONO LIMITATE NEL MODO CHE SEGUE: ZONA DI VIA BENEDETTO MARCELLO - LIMITATA: DALLA VIA PETRELLA, DAI MAPP. 1189, 1298, VIA GAFFURIO, MAPP. 913, DALLA VIA SAN SEVERIO, DAI MAPP. 1871, 1807, DALLA VIA PETRELLA, DAI MAPP. 2038, 2097, 984, DALLA VIA SCARLATTI, DAI MAPP. 1004, 1002, 1000, 1040, 1039, DALLA VIA VITRUVIO, DAI MAPP. 760, 1061, 1067, 1070, 2115, 772, DALLA VIA BOSCOVISH, DAI MAPP. 218, 773, 1300, 785, 445, 4905, DALLA VIA GREGORIO, DAI MAPP. 1877, 1876, 743, DALLA VIA BOSCOVICH, DAI MAPP. 1151, 1150, 1149, 1148, 1147, 1146, 1145, 1144, 1190, 1296, 1295, 1294, 746, 1126, DALLA VIA VITRUVIO, DAI MAPP. 1158, 207, 1162, 139, 1167, 1265, 1168, 750, 763, DALLA VIA SCARLATTI, DAI MAPP. 154 E DALLA VIA PETRELLA; ZONA TRA PIAZZALE BACONE, VIA MORGAGNI E PIAZZA LAVATER - DELIMITATA: DALLA VIA SPONTINI DAI MAPP. 1973, 6125, 1964, DALLA VIA MONTE VERDE, DAI MAPP. 96, 1967, DALLA VIA MATTEUCCI, DAI MAPP. 1792, 1968, DALLA VIA SPONTINI, DAI MAPP. 2466, 359, DALLA VIA FARNETI, DAI MAPP. 3097, 3096, DALL VIA EUSTACCHI, DAI MAPP. 2467, 2458, 3333, 2457, 2453, 3093, DALLA VIA PLINEO, DAI MAPP. 2487, 2495, 1894, DALLA VIA REDI, DALLA VIA DE FILIPPI, DAL MAPP. 211, DALLA VIA A. STOPPANI, DAI MAPP. 2710, 2712, DALLA VIA RAMAZZINI, DAI MAPP. 6492, 6495, DALLA VIA PANCALDO, DAI MAPP. 6488, 6371, 6372, DALLA VIA CADAMOSTRO, DAI MAPP. 219, 6373, DALLA VIA STOPPANI, DAI MAPP. 696, 6368, 214, DALLA VIA GIORGIO JAN, DALLA VIA ALDROVANDI, DAL MAPP. 2483, DALLA VIA PLINEO, DAI MAPP. 2492, 169, 2482, 161, 4092, 2591, DALLA VIA OZAHAM, DAI MAPP. 6450, 162, DALLA VIA PONCHIELLI, DAI MAPP. 3917, 293 E DALLA VIA SPONTINI; ISOLATO COMPRESO TRA CORSO VERCELLI, VIA SCARPA, VIA RASORI E PIAZZALE BARACCA - DELIMITATO: DALLA VIA SCARPA, DALLA VIA RASORI, DAL PIAZZALE BARACCA E DA CORSO VERCELLI. IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940, NUMERO 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI MILANO. LA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI MILANO CURERA' CHE IL COMUNE DI MILANO PROVVEDA ALL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE CONTENENTE IL PRESENTE DECRETO ALLA'ALBO COMUNALE ENTRO UN MESE DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE, E CHE IL COMUNE STESSO TENGA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI, ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE, CON LA PLANIMETRIA DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA L'ART. 4 DELLA LEGGE SOPRACITATA. LA SOPRINTENDENZA COMUNICHERA' AL MINISTERO LA DATA DELLA EFFETTIVA AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE STESSA. ROMA, ADDI' 22 GIUGNO 1965

Via Benedetto Marcello: Lavori di Manutenzione ?

Viste finalmente le apparizioni dei cartelli per i lavori di Benedetto Marcello.... Vi spieghiamo la differenza tra manutenzione ordinari...